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TRA NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ED EQUO COMPENSO. PRIME VALUTAZIONI DELL’ORGP

Attività del consiglio

Il 2023 si caratterizza per importanti cambiamenti normativi che riguardano in senso stretto la nostra professione. In particolare, i due impianti di maggior rilievo a livello Nazionale sono i seguenti:

  1. Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, emanato dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2023 ed entrato in vigore dal  1 aprile 2023 ma con efficacia a partire dal 1 luglio 2023 (art. 229 del Codice) con conseguente abrogazione del D.Lgs. 50/2016;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/04/13/23A02179/sg

  1. Legge 49/2023“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”,  pubblicato in GU in data 05/05/2023 e vigente dal 20/05/2023

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23G00051/sg

Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, considerando l’ampio dibattito in corso a livello di CNG e RPT e Conferenza dei Presidenti degli OO.RR. sull’impatto che tali provvedimenti avranno sulla Nostra professione, l’ORGP ha ritenuto necessario fornire agli iscritti alcuni spunti di riflessione, con l’intento di discuterli nell’ambito dei lavori in corso nei diversi tavoli di confronto nei quali l’Ordine è impegnato. 

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici 

Il nuovo codice dei contratti pubblici presenta, per la figura del geologo professionista, alcuni aspetti di interesse e migliorativi, altri controversi e alquanto critici.

Un tema controverso è la riduzione dei livelli di progettazione da 3 (Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo Esecutivo) a 2 (Piano di fattibilità tecnico economica e Esecutivo) che, se da una parte comporta una semplificazione delle procedure, dall’altra implica un minor grado di approfondimento di tutti gli studi prodromici alla progettazione, tra cui quello geologico, che, nel vecchio codice, si esplicavano proprio nei livelli di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva.

La scelta di voler condensare nel PFTE (Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica) la fase di programmazione preliminare delle indagini e degli studi definitivi rappresenta un grave limite alla modellazione degli ambiti geologici e, di conseguenza geotecnici, afferenti all’intervento che si vuole realizzare, modellazione che non può che procedere per livelli di approfondimento successivi.

Ovviamente, questa considerazione vale ancor di più in caso sia applicato l’appalto integrato.

In questo senso, sarebbe opportuno che il DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) che, ricordiamolo, costituisce il documento prodromico al DIP (Documento di Indirizzo della Progettazione), e che potrebbe comportare addirittura l’ipotesi di non realizzare il progetto, contenesse già tutti questi elementi conoscitivi di fattibilità del progetto, evitando così di indirizzare la progettazione verso obiettivi potenzialmente irrealistici e pericolosi.

È un elemento positivo che sia stato ripristinato, nel D.Lgs licenziato, il principio della compatibilità geologica e geomorfologica (grazie soprattutto alle pressioni esercitate dal CNG e dagli OORR), e che nella documentazione prevista all’allegato 1.7, articolo 12 del PFTE, siano stati inseriti molti contenuti geologici già in parte presenti nel regolamento Merloni (D.P.R. 207/2010), aggiungendo la precisazione che essi debbano essere estesi ad un ambito territoriale significativo.

Manca, purtroppo, ogni riferimento alla relazione geologica, come elemento necessario e inderogabile del processo di progettazione e come presidio normativo indispensabile a definire i contenuti del modello geologico di riferimento, così come definito nelle NTC 2018; l’espressione relazione geologica nel testo della legge e dell’allegato 1.7 non compare mai (se non quando si definiscono le voci di corrispettivo dell’allegato I.13) e i suoi contenuti sono inglobati in una generica relazione specialistica, che dovrà avere gli stessi contenuti e caratteristiche della relazione geologica, per quanto concerne ovviamente i contenuti di carattere geologico.

È confermato, tuttavia, che gli operatori economici che partecipano ad un appalto con apposita qualificazione per costruzione o per costruzione e progettazione debbono possedere il requisito dell’idoneità tecnica e devono essere composti, nel caso di attività di progettazione, da soggetti abilitati all'esercizio e iscritti all’albo professionale di competenza.

(Art. 18 allegato II.12: “Il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale”).

Da questa constatazione deriva che, pur in regime di deroga dal principio di non subappaltabilità della relazione geologica, la presenza del geologo all’interno dei gruppi di progettazione debba essere sempre garantita.

Infatti, dall’esame della normativa risulta che sia necessario allegare gli studi geologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici, sismici e ambientali (e gli altri studi specialistici), messi a sistema nella relativa relazione specialistica (relazione geologica per le tematiche geologiche) e firmati dai rispettivi tecnici abilitati e iscritti all’albo professionale di competenza (artt. 18 e 34), in ogni livello della progettazione, a meno di eccezioni circostanziate e motivate. Occorre che le eccezioni rimangano tali e che si possano esercitare, in ogni livello di progettazione, solo in casi estremi, da definire precisamente.

Tuttavia, non si può che ribadire che nella versione finale del documento, è stato eliminato il principio della non subappaltabilità della relazione geologica, che rappresentava un baluardo a difesa delle prerogative professionali del geologo, il quale deve agire non solo nell’interesse dei committenti, ma anche della comunità intera, in tema di difesa dal rischio idrogeologico.

Il ripristino di questo principio era stato uno dei temi maggiormente evidenziati nelle richieste dei rappresentanti istituzionali dei geologi, in fase di conversione dello schema di nuovo codice contratti licenziato dal consiglio di stato all’attuale codice definitivamente approvato.

Per quanto concerne gli aspetti amministrativi, viene disposto che le attività di progettazione possono essere appaltate mediante affidamento diretto, anche con il criterio diretto del prezzo più basso, ove siano di importo inferiore a 140.000 euro e mediante procedura negoziata senza bando, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove siano di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie (si vedano gli artt. 50 e 108).

Queste modalità, se da una parte agevolano una maggiore snellezza delle procedure di appalto, che saranno sempre più basate su un rapporto di fiducia diretto tra l’amministrazione e il professionista, dall’altro dovranno garantire al massimo il principio della trasparenza e della rotazione degli affidamenti.

Inoltre, si segnala che per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi per la progettazione, l’Allegato I.13 prevede che: 1) le aliquote afferenti all’ex “progettazione preliminare” sono tutte confermate nel nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica; 2) le aliquote di interesse afferenti all’ex “progettazione definitiva” sono trasferite al nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica.

Mancano alcune voci di corrispettivo presenti nel tariffario D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e D.M. 17/06/2016, soprattutto quelle riferite alla pianificazione urbanistica (voci Qa).

Tuttavia, alla luce della recente approvazione della normativa sull’equo compenso, tutte le voci di tariffario potrebbero subire importanti variazioni.

 

Legge 49/2023 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali 

La Legge 49/2023 anche nota come Legge sull’equo compenso, composta da 13 articoli, entra a tutti gli effetti in vigore dal 20 maggio 2023.

Riguarda i rapporti economici tra i professionisti ordinistici (e non) e committenti “forti”, intendendo per tali banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, società partecipate, nonché imprese che abbiano impiegato più di 50 dipendenti ovvero conseguito ricavi superiori ai 10 milioni di euro nell’anno precedente al conferimento dell’incarico professionale.

Sancisce di fatto il ritorno a tariffe vincolanti, che saranno ora determinate dai decreti ministeriali di competenza (per le Professioni Tecniche ad oggi il riferimento è il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) – Nota n. 1.

I professionisti non potranno più offrire prestazioni al ribasso se danneggiano senza motivo l’immagine della categoria professionale e gli onorari saranno determinati sulla base di plurimi elementi, quali l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni trattate. Questa terminologia, propria dell’attività forense, viene estesa a tutti i professionisti, e subirà quindi gli opportuni adeguamenti.

Gli Ordini Professionali (n.d.r. per noi il CNG) dovranno adeguare i Parametri di riferimento (con aggiornamenti a cadenza biennale) ed esigerne il rispetto, facendo valere i doveri deontologici e irrogando sanzioni nei confronti dei professionisti che applicano compensi irragionevolmente bassi (articolo 5, comma 5).

La legge vieta accordi o clausole squilibrate (articoli 3 e seguenti), che saranno eliminati dal contratto senza, tuttavia, interrompere il rapporto professionale: ad esempio, non saranno ammessi obblighi di anticipazione delle spese, divieti di pretendere acconti, prestazioni gratuite, clausole salvo buon fine, prestazioni retribuite a scalare, obblighi di utilizzo a pagamento dei software dei committenti. Tali pattuizioni saranno considerate nulle, ossia senza effetti nei confronti del professionista.

Resta ora da capire il risultato che si avrà con il combinato disposto del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici con la Legge sull’Equo Compenso.

In particolare, si evidenzia la distonia tra l’art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, comma 4 “Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2” e l’art. 1 comma della Legge 49/2023 “i fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la corresponsione di un compenso proporzionato  alla  quantità  e  alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale,  nonché  conforme  ai  compensi  previsti rispettivamente:” lettera b) “per i professionisti  iscritti  agli  ordini  e  collegi,  dai decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Da un lato si richiama la possibilità di applicare, da parte della stazione appartante, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure il prezzo più basso (Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36), dall’altra (Legge 49/2023) si fa riferimento a decreti ministeriali che fissano la soglia dei compensi per essere ritenuti congrui e conformi. Concetti evidentemente contraddittori che richiedono un chiarimento che sia univoco per tutti gli operatori economici e le stazioni appaltanti.

In definitiva, le domande prioritarie che necessitano di una immediata risposta sono:

-          In sede di presentazione della candidatura (offerta) alla Pubblica Amministrazione per un incarico di progettazione è lecito operare un ribasso all’importo a base d’asta definito dalla Stazione Appaltante sulla base dei decreti ministeriali di riferimento?

-          Se si, quale percentuale massima di ribasso viene ritenuta congrua per poter considerare ancora l’onorario equo ai fini della Legge 49/2023 ? – Nota n. 2.

L’Ordine dei Geologi del Piemonte, in sintonia con il CNG e la Conferenza dei Presidenti, è impegnato nel promuovere e programmare momenti di confronto e approfondimento che possano chiarire i dubbi che ancora permangono nell’applicazione dei due provvedimenti richiamati.

 

Nota n. 1: Il D.M. 17/06/16 nasceva in parte già obsoleto, in quanto lo stesso D.Lgs 50/16 (nuova Legge Quadro dei Lavori Pubblici), alcuni mesi prima, aveva eliminato la fase del “progetto preliminare”, che il D.M. 17/06/16 ancora contiene, introducendo quella del “PFTE”. A quasi sette anni di distanza, la tariffa non è stata ancora adeguata, anche se a “onor del vero” bisogna dire che la precisazione fatta nell’Allegato I.13 del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 36/23), consente almeno oggi di utilizzarla con un certo criterio.

Nota n. 2: prima del 2012 sia la L. 143/49 che il D.M. 04/04/01 costituivano, almeno nel mondo del Pubblico, non solo il riferimento ma anche il “minimo tariffario”, a cui si applicava lo sconto del 20% della L. 155/89.

 

Cordiali saluti

Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte

Il Presidente

(dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE)

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