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Regolamento APC vigente

APC

Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 gennaio 2018 - IN VIGORE DAL 15 GENNAIO 2018


Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137  – INTEGRATO CON LE CIRCOLARI ESPLICATIVE DEL CNG n°421 del 07/02/2018, n°492 e n°493 del 10/02/2022, n° 513 del 21/04/2023


 

Ex art. 4 comma 1 - MATERIE OGGETTO dell'APC:

DPR n. 328 del 5 giugno 2001: Art. 41:

1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita' di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: 

a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); 
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosita' geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli 
interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; 
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e 
progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; 
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi; 
e) le indagini e la relazione geotecnica; 
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attivita' geologiche relative alla loro conservazione; 
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonche' per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; 
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; 
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti 
e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT); 
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici; 
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni 
finalizzate a valutazioni di uso del territorio; 
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilita' a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; 
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili limitatamente agli aspetti geologici; 
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attivita' estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare; 
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche; 
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici; 
s) le attivita' di ricerca.
 

2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali: 

a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); 
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosita' geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; 
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica; 
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche; 
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici; 
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici; 
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; 
i) le analisi dei materiali geologici; 
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica; 
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita' estrattive con ridotto numero di addetti; 
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche. 

Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 (art. 3):

Formano oggetto dell'attivita' professionale del geologo: 

a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica; 
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; 
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo; 
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; 
e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e cio' anche in sottofondo marino; 
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione; 
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario; 
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini; 
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
 
L'elencazione, di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altraattivita' professionale consentita ai geologi, iscritti all'albone' pregiudica, quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e, di regolamenti.