Adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e al PGRA ai sensi dell'art.18 delle Norme di attuazione del PAI
Regione Piemonte
Come anticipato dall'ORGP nel precedente comunicato del 31/1/2022,
la Regione Piemonte ha comunicato alle Amministrazioni Comunali (lettera allegata) le importanti novità che riguardano l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e al PGRA. Ha inoltre trasmesso la scheda di sintesi (che si allega) che i Comuni sono tenuti a compilare e trasmettere una volta approvato lo strumento urbanistico prima della pubblicazione sul BURP.
La conversione in legge del decreto Semplificazione n.76/2020 ha apportato modifiche sostanziali alle procedure per l'adozione dei progetti di piani stralcio, modificando l'art.68 del D.Lgs 152/2006 con l'introduzione dei commi 4bis e 4ter.La procedura che deriva dalla citata modifica normativa, risulta in ogni caso già operativa in forza dell’articolo 68 del d.lgs.152/2006 su riportato. Tale modifica normativa sarà recepita definitivamente nelle norme di attuazione del PAI a seguito dell'approvazione della variante normativa di cui sopra entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nelle more di tale approvazione i Comuni devono fin da subito attenersi alle modifiche introdotte dalla legislazione nazionale. Pertanto tutti gli strumenti urbanistici in itinere sono assoggettati all'approvazione del quadro del dissesto del PAI, condotto ai sensi dell'art.18 delle NTA del PAI e sulla base delle procedure vigenti in Regione Piemonte dettate dalla DGR n.64/7417 del 2014 e dalla Circolare PGR 7/LAP/1996 e NTE/1999, da parte dell'Autorità di bacino con decreto del Segretario Generale ai fini dell’efficacia dello stesso.
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Lettera Comuni-nuova-procedura_9_2_22.pdf-3.xht.pdf
Delibera_6_aggiornamento_Po.pdf
SchedaTipo_RP.pdf