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Pubblicata la nuova legge sulle cave

ORGP news

È legge la nuova normativa sulle cave in Piemonte.

La legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave". (BURP  21 Novembre 2016, suppl. al n. 46) abroga e sostituisce la legge regionale 2 novembre 1978 n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), ad esclusione dell'articolo 5.

La nuova legge è formata da 45 articoli che vanno a riformare il comparto, mettendo come punto di partenza la programmazione. Di fatto, come spiegato dal relatore di maggioranza (Pd), la norma è finalizzata ad operare un riordino e un ampliamento della disciplina in tema di attività estrattive che consenta, nel territorio piemontese, uno sviluppo dell'attività di coltivazione di cava in sintonia con il rispetto dell'ambiente.
La normativa mantiene i livelli sanzionatori precedenti e aumenta i casi di esclusione per le concessioni.
La Giunta regionale disciplina l'attuazione della nuova legge con proprio regolamento da approvarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge, nonché le convenzioni ad esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione. Per le cave relative a opere pubbliche, fino all'approvazione del PRAE, restano valide le pianificazioni estrattive già approvate e le conseguenti dovute autorizzazioni all'attività estrattiva.
Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso sono rilasciati, fino alla data di entrata in vigore del PRAE, sulla base delle norme di cui alla nuova legge.

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