Obblighi di informazione ex L. 4 agosto 1984 n. 464
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Come noto la Legge del 4 agosto 1984 n. 464 pone l'obbligo di comunicare (Art. 1) al Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.
L'art.2 della stessa legge impone inoltre di comunicare al Servizio Geologico, qualora ne facesse richiesta, anche risultati di indagini che nonrientrano nei parametri sopra citati.
Si invitano pertanto gli iscritti ad osservare quanto espresso dalla legge citata al fine di non incorrere nelle sanzioni comminabili dal Servizio Geologico d’Italia.
Per maggiori informazioni consultare la pagina del sito ISPRA dedicata alla legge 464/1984 contenente le istruzioni per la compilazione e l’invio della documentazione.
Per domande specifiche:
- inviare una mail all'indirizzo legge464-84@isprambiente.it
- contattare il sig. Valentino Colantoni, che gestisce la ricezione delle comunicazioni in ISPRA, al numero
06- 50074190, ore 10.00 - 12.00.