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Nuova procedura semplificata di bonifica ex art. 242-bis del D.lgs 152/2006 e smi

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Comunicazione della Regione Piemonte 


Con nota della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, prot. n. 1908 /A1615 del 21/01/2015, in cui si riconferma il quadro delle competenze già stabilito con L.R. 42/2000, in capo a Comuni e Province, anche per l'approvazione della documentazione progettuale inerente la nuova procedura semplificata di bonifica ex art. 242-bis del D.lgs 152/2006, introdotta al D.L. 91/2014, successivamente convertito con L. 116/2014.

Il nuovo art. 242-bis prevede una procedura semplificata alternativa rispetto a quella ordinaria prevista dagli artt. 242 e 252 D.lgs 152/2006 per le operazioni di bonifica del terreno (è esclusa infatti la sua applicazione alla bonifica delle acque sotterranee, che deve invece seguire la procedura ordinaria), al fine di consentire l’utilizzo successivo dei siti contaminati in tempi certi e rapidi.

La procedura semplificata può essere avviata da ogni operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, la bonifica del suolo fino al raggiungimento di un livello inferiore o uguale alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), escludendo l'applicazione dell'Analisi di Rischio, permettendo all’operatore stesso di eseguire gli interventi di bonifica attraverso la semplice presentazione di un progetto di bonifica e di un cronoprogramma di svolgimento dei lavori all’Autorità Competente (Comune o Provincia/Città Metropolitana, a seconda che l'intervento incida sul territorio di uno o più comuni).

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