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D.L. 24 giugno 2014, n. 91

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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (G.U. n. 144 24-06-2014)

Entrata in vigore il 25 giugno 2014.


L’art. 15 del predetto decreto-legge, recante: “Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170.” introduce importanti modifiche alla disciplina della VIA, con particolare riferimento alle soglie dimensionali inerenti i progetti sottoposti alla fase di verifica della procedura di VIA (verifica di assoggettabilità), di cui all’allegato IV al d.lgs. 152/2006 ed ai corrispondenti allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998.
Infatti, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione Europea nelle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170, diversamente da quanto precedentemente concordato in sede di Conferenza Stato Regioni e riportato nel testo della legge europea 2013-bis (attualmente all’esame delle Camere), le disposizioni approvate di fatto azzerano le soglie dimensionali che limitano il campo di applicazione della disciplina della VIA per gran parte delle categorie progettuali elencate nell’allegato IV al d.lgs. 152/2006 e, conseguentemente, negli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998, durante il periodo di tempo intercorrente fra l’entrata in vigore del d.l. (25 giugno 2014) e l’emanazione successiva del decreto con le nuove soglie previsto dall’art. 6, comma 7, lettera c) del d.lgs. 152/2006 come modificato dal medesimo d.l. 91/2014 (vedi art. 15, comma 1, lettera c), d.l. 91/2014), disponendo in tale periodo transitorio l’effettuazione della procedura di verifica “caso per caso” sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato V del medesimo d.lgs..
Riguardo le categorie sottoposte a verifica di competenza regionale, si elencano di seguito le ricadute sulle categorie di cui agli allegati B alla l.r. 40/1998 conseguenti all’entrata in vigore del decreto-legge 91/2014:
– con riferimento alla categoria n. 13 dell’allegato B1, la categoria progettuale assume la seguente nuova denominazione: “opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua” (vedi art. 15, comma 1, lettera q), d.l. 91/2014);
– con riferimento alla categoria n. 61 dell’allegato B2, la specificazione dei depositi di fanghi diventa la seguente: “depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi” (vedi art. 15, comma 1, lettera r), d.l. 91/2014);
– con riferimento alla categoria n. 5 dell’allegato B3, sono aggiunte, oltre alle strade di scorrimento in area urbana, anche le strade di quartiere (vedi art. 15, comma 1, lettera p), d.l. 91/2014).
 Si richiama, infine, la procedura di verifica di assoggettabilità “postuma”, introdotta dall’art. 15, comma 4.

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