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Terre e rocce da scavo- aggiornamento

ORGP news

Il regime di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è stato recentemente oggetto di due importanti interventi legislativi:

 

  • Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd "Decreto Fare"), pubblicato sulla G.U. del 21 giugno 2013 e in vigore dal 22 giugno 2013, che ha limitato l’azione del D.M. 161/2012 solo "alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”.
    Nel decreto non si fa cenno in merito alle terre e rocce provenienti dai piccoli cantieri (inferiori a 6.000 mc) che da tempo attendono una loro normativa specifica.
  • Legge 24 giugno 2013, n. 71 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombno, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE” , (cd “Decreto Piombino”), pubblicata sulla G.U. del 25 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013, che, oltre a ribadire lo stesso concetto sopra riportato per “gli interventi urgenti previsti dal presente decreto”, inserisce un comma nel quale precisa che, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, per i piccoli cantieri tornano in vita le disposizioni stabilite dall’art. 186 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Dall’uscita delle suddette normative, l’Ordine Regionale Geologi del Piemonte si sta interfacciando con il Settore Ambiente della Regione Piemonte al fine di giungere ad una condivisa interpretazione della situazione nonché ad una valutazione sulla possibile riapplicabilità della D.G.R. 24-13302/2012 “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Dai contatti intercorsi, a specifica richiesta di emissione di parere relativo alle succitate norme, la Regione Piemonte ha risposto in maniera informale sull’impossibilità, al momento, di procedere a quanto richiesto in quanto, dal punto di vista prescrittivo (non tecnico), è ancora vigente l’art. 49, comma 1, della LEGGE 24 marzo 2012 , n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” secondo cui “L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Alla luce di ciò, la Regione Piemonte ribadisce, sebbene solo informalmente, l’impossibilità di riutilizzare le linee guida sopracitate e che un’eventuale loro nuova applicabilità riguarderebbe, comunque, solo le volumetrie inferiori a 2.500 mc in quanto la norma regionale risulta lecita perché più restrittiva di quella nazionale.

Come primissima interpretazione, la situazione che ne deriva può essere così riassunta, in accordo con quanto presunto da ARPA Piemonte:

  • Terre e rocce da scavo provenienti da opere soggette a VIA o ad AIA: si applica il D.M. 161/2012;
  • Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale: in attesa della normativa specifica, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizione dell’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., in deroga a quanto stabilito dall’art. 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri diversi da quelli dei due punti precedenti: possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni dell’articolo 184-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i., senza che esista una normativa specifica che regolamenti come verificare e applicare i criteri previsti dal suddetto articolo; si rammenta che, trattandosi di una norma di favore rispetto alla normativa sui rifiuti, spetta a chi ne usufruisce dimostrare il pieno rispetto dei criteri previsti dall’articolo 184-bis.


La Regione Piemonte è tutt’ora in continuo contatto con il Ministero dell’Ambiente e con gli altri enti preposti al fine di giungere ad un chiarimento sia tecnico che legale sulla materia. E’ possibile che conclusive interpretazioni delle succitate normative emergano dalla conversione in legge dei vari decreti su cui il governo sta lavorando in questo periodo e che riguardano sia il lavoro e le infrastrutture, in cui possono essere introdotti dei commi applicativi inerenti l’argomento.

Dal diretto contatto con il Settore Ambiente della Regione Piemonte, ci è stata, comunque, assicurata l’uscita di un comunicato ufficiale sull’argomento nei prossimi giorni per cui si invitano gli iscritti a verificare sia presso il sito istituzionale dell’ORGP sia presso quello della Regione Piemonte settore Ambiente la pubblicazione di notizie aggiornate.

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